A partire da gennaio, i criteri di accesso alla Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione istituita dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22, subiranno delle modifiche significative. Con l’introduzione della Manovra, si mira a ridurre la tendenza a rassegnare dimissioni per accedere a nuove occupazioni di breve durata, al fine di beneficiare della Naspi. Il governo intende contrastare frodi e abusi legati a questo tipo di comportamento. Tuttavia, esperti del diritto del lavoro e sindacati, come la Cgil, ritengono che i nuovi criteri possano colpire anche chi si dimette per motivi legittimi. Secondo la Cgil, queste nuove regole si configurano come una misura «sbagliata e pericolosa».
Le normative aggiornate stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio, chi ha rassegnato dimissioni volontarie e successivamente ha trovato un nuovo impiego, potrà richiedere la Naspi solo nel caso di licenziamento dal secondo lavoro, a patto di aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nel nuovo lavoro appena perso. In precedenza, tale vincolo non era necessario. Inoltre, dal 2025, la legge prevede la cessazione del diritto alla Naspi per i lavoratori italiani rimpatriati dopo un licenziamento o la mancata estensione di un contratto stagionale all’estero. In passato, secondo la legge 25 luglio 1975, n. 402, tali lavoratori avevano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione purché rientrassero in Italia entro 180 giorni.
Ulteriori modifiche derivano dal ddl Lavoro, che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025. Tale decreto consentirà ai datori di lavoro di segnalare all’Ispettorato del lavoro un dipendente che risulti assente ingiustificato per 15 giorni o per la durata massima prevista dal contratto collettivo. Una volta accertate le irregolarità, il rapporto di lavoro sarà considerato risolto per volontà del lavoratore, e quest’ultimo perderà il diritto alla Naspi.
L’indennità di Naspi è destinata ai lavoratori che si trovano in disoccupazione involontaria, a condizione che dichiarino tempestivamente attraverso il portale nazionale delle politiche del lavoro la propria disponibilità immediata a reintegrarsi nel mercato del lavoro e partecipare alle politiche attive proposte dai centri per l’impiego. L’accesso è concesso anche in casi particolari, tra cui: dimissioni per giusta causa, dimissioni nel corso del periodo di maternità protetto, risoluzione consensuale derivante da conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro o in casi di trasferimenti non accettati.
L’importo della Naspi viene calcolato considerando il reddito percepito negli ultimi quattro anni. Se tale reddito è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge, la Naspi corrisponde al 75% della retribuzione media mensile. Al contrario, se il reddito supera questo importo, l’indennità è data dal 75% di tale importo più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo di riferimento.
Queste modifiche rappresentano un cambiamento significativo nella dinamica del mercato del lavoro e delle tutele per i lavoratori disoccupati, ed è importante che quest’ultimi siano informati delle nuove condizioni e opportunità offerte dalla normativa.