Il Senato ha dato l’approvazione finale al disegno di legge relativo al lavoro, che si collega alla legge di Bilancio, mantenendo il testo esattamente come era stato approvato dalla Camera dei Deputati. La votazione si è conclusa con 81 voti a favore, 47 contrari e un astenuto. Questo importante provvedimento porta con sé diversi cambiamenti di rilievo, tra cui la riduzione dei vincoli per i contratti di somministrazione e un’estensione dell’utilizzo per i contratti stagionali. Una delle novità più controverse riguarda la possibilità di considerare la mancata presenza ingiustificata come dimissioni volontarie, qualora il lavoratore non comunichi tempestivamente le sue intenzioni.

Una delle disposizioni più significative riguarda la gestione delle assenze non giustificate. L’articolo 19 del disegno di legge prevede che, in caso di assenza ingiustificata da parte del lavoratore, protratta oltre il periodo stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro deve informare l’Ispettorato nazionale del lavoro del territorio. Quest’ultimo avrà il compito di verificare la veridicità della comunicazione. Secondo questa nuova normativa, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore. I sindacati hanno espresso preoccupazione, temendo che tale misura possa trasformare alcune assenze in dimissioni automatiche, anche quando non rispecchiano una decisione personale del dipendente.

Riguardo ai contratti in somministrazione, il disegno di legge esclude dal limite del 30% di lavoratori a tempo indeterminato del datore di lavoro i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie di lavoro. Sono escluse anche le nuove attività, le startup, le attività stagionali, gli spettacoli, le sostituzioni e i lavoratori con più di 50 anni. Inoltre, tali contratti non sono soggetti ai limiti di durata o alle causali stabilite, in particolare quando si tratta di disoccupati che ricevono sussidi da almeno sei mesi o di lavoratori considerati svantaggiati.

Il provvedimento estende anche l’utilizzo dei contratti stagionali, includendo le attività organizzate per rispondere a un aumento dell’attività lavorativa in periodi specifici dell’anno. Questa misura si applica sia per esigenze tecniche e produttive sia per le esigenze legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dalle imprese.

Per quanto riguarda lo smart working, il disegno di legge ribadisce l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente al ministero del Lavoro entro cinque giorni dall’inizio del periodo in questione o entro cinque giorni successivi a eventuali modifiche della durata o cessazione del lavoro agile.

Un’altra importante modifica è relativa all’apprendistato. Secondo il nuovo testo di legge è prevista la possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, nonché per la formazione professionale a livello regionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *